Il regolamento di condominio, per essere valido a tutti gli effetti di legge, deve essere per forza redatto in forma scritta ?

Su questo interrogativo, diversi giudici si sono succeduti nel corso del tempo cercando di chiarire una volta per tutte la questione. La parola FINE però la scrivono le sezioni unite della Corte di Cassazione il 30 dicembre del 1999 che, con la sentenza numero 943 affermano che il regolamento di condominio, per essere valido, deve essere necessariamente redatto in forma scritta.

Infatti sia che il regolamento sia di natura “Contrattuale” che “Assembleare“, deve avere la forma cosiddetta “Ad substantiam“, locuzione latina che significa letteralmente “ai fini della sostanza” ed identifica la forma obbligatoria richiesta per dare “sostanza” ad un qualsiasi atto giuridico. La sentenza spiega quindi che un regolamento di natura verbale, è assolutamente inconcepibile per i seguenti motivi:

  • Non essendoci un documento scritto, l’applicazione delle regole contenute in esso sarebbe difficilmente attuabile;
  • Non potrebbe essere impugnato;
  • articolo 1138 del codice civile prevede la trascrizione del regolamento nel registro in deposito presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricato (articolo 71 delle disposizioni attuative del codice civile);
  • articolo 1136 – settimo comma del codice civile: tutte le delibere dell’assemblea, devono essere trascritte in un registro tenuto dall’amministratore. E siccome l’approvazione del regolamento di condominio è fatto per convocazione di assemblea, esso stesso deve essere approvato ed essere quindi in forma scritta.

nota bene

 

L’associazione professionale dei proprietari di fabbricato è stata, come molte altre associazioni di origine fascista, soppressa. In alcune città è stata sostituita da altre associazioni professionali. Ad ogni modo, Secondo la Cassazione, ed attraverso la sentenza  numero 714 del 26 gennaio 1998 (clicca QUI per scaricare il documento in formato pdf), la trascrizione prevista dal 3° comma dell’Articolo 1138 del codice civile del regolamento di condominio assembleare, indica un mero onere di pubblicità dichiarativa, la cui inosservanza non comporta la nullità o l’inefficacia del regolamento approvato dall’assemblea con la maggioranza qualificata, ma determina l’inopponibilità ai succesivi acquirenti delle singole unità immobiliari. FonteCondominioWeb.com – utente Mancio75 il cui post pubblicato puoi trovarlo QUI