Suprema Corte di Cassazione

Sezione Civile numero 2

Sentenza numero 21287 del 8 novembre 2014

Assemblea condominiale, consenso unanime per norme di natura leonina

Il regolamento del condominio, qual’è contemplato dal primo comma dell’art. 1138 del Codice Civile, tanto se predisposto dal proprietario o costruttore dello stabile (ancora chè prima dell’entrata in vigore del Codice Civivile) e accettato di volta in volta dai successivi acquirenti degli appartamenti venduti, quanto se formato dall’assemblea dei condomini, ove si limiti a dettare norme che disciplinano l’uso e le modalità di godimento delle cose comuni, la ripartizione delle spese relative e la tutela del decoro dell’edificio, contempla una materia che rimane nell’ambito della organizzazione della vita interna del condominio.

Questa disciplina può essere modificata con la maggioranza ex articolo 1136 del Codice Civile.

Se invece il regolamento non si limita soltanto alla disciplina dell’uso delle cose comuni in conformità dei diritti spettanti ai singoli condomini è necessario il consenso unanime di tutti i condomini se il regolamento detta norme che, incidendo sui singoli diritti, si risolvono in una alterazione, a vantaggio di alcuni dei partecipanti e in pregiudizio degli altri, della misura del godimento che ciascun condominio ha in ragione della propria quota.