SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 3 dicembre 1999, n. 13505

 

La ripartizione di una spesa condominiale può essere, del tutto legittimamente, deliberata anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purchè risulti in concreto rispettata la proporzione tra la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, essendo il criterio di determinazione delle singole quote preesistente ed indipendente dalla formazione della predetta tabella.

Ne consegue che il condomino il quale ritenga che la ripartizione della spesa contrasti con tale criterio ha l’onere di impugnare la delibera, indicando in quali esatti termini si sia consumata la violazione in suo danno, e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene sia derivato.