LEGGE 6 agosto 1967, n. 765

Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

Articolo 18

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l’articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-sexies:
“Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.”.

Scarica qui l’intero documento di legge