La riparazione di una perdita di una tubazione privata spetta al condominio o al privato ?

Oggi voglio raccontarvi una situazione che mi è capitata di affrontare in uno dei condomini che amministro. La voglio condividere con voi perché credo che può essere utile capire bene in alcuni casi “cosa fare” per evitare errori.

Un condomino mi segnala che all’interno del suo garage, ci sono delle copiosi riversamenti di acqua piovana. Vado a fare una prima ispezione sul posto, con un collaboratore e non individuiamo alcuna perita.

Mi faccio convincere a procedere con una verifica all’interno del suo terrazzo che risultava essere immediatamente sopra il garage ed il cui contenuto era prevalentemente terreno. Aveva un giardino in buona sostanza. Invio pertanto il collaboratore che è anche titolare di una ditta edile e procede con la verifica di eventuali perdite all’interno del suo giardino.

Il collaboratore scopre che il danno proviene da una tubazione di natura privata che perde e fa cadere un pò di acqua all’interno del garage. Ripara ovviamente la tubazione. Essendo un danno di natura privata, ovviamente, chiede i soldi al proprietario del terrazzo. Il proprietario, con mia somma sorpresa comunica al mio collaboratore che lui non deve nulla per la riparazione della conduttura perché l’amministratore ha commissionato il lavoro quindi è un danno che va pagato dal condominio.

Quando il mio collaboratore ha riferito questa cosa io sinceramente sono rimasto basito.

Perché?

Beh in effetti questa è una cosa che non sanno in molti. A prescindere dal fatto che il danno sia riferito ad una proprietà privata o condominiale, se l’amministratore da mandato di agire per la riparazione di un guasto, il costo di questa riparazione, in prima analisi, va imputata al condominio.

Questo perché l’amministratore non è solo responsabile della manutenzione dei luoghi comuni e di preservare appunto il bene comune, nel migliore dei modi, ma può sostituirsi al proprietario di un immobile, al fine di impedire un danno più grave.

Facciamo un esempio

Mettiamo il caso che scoppi un incendio in un appartamento. Il proprietario è fuori per lavoro quindi, impossibilitato a intervenire tempestivamente prima che non solo il suo appartamento vada a fuoco ma anche il palazzo in cui abita vada in fiamme, l’amministratore in questo caso, ha l’obbligo e dovere di intervenire, rimuovere il pericolo e porre fine all’incendio. E’ naturale che, essendo intervenuto “al posto del legittimo interessato” ha anche “anticipato” le spese.

Proprio perché ha agito legittimamente, può chiedere in un secondo momento, il risarcimento della spesa perché ha tutelato un bene privato a vantaggio del proprietario, che era impossibilitato ad agire.

E proprio su questo principio il mio gentile condomino si è basato, “dimenticando” però la seconda parte dell’esempio cioè il risarcimento al condominio di quanto “anticipato” dal condominio. Non sono servite le comunicazioni, i solleciti e gli avvertimenti, lui insisteva sul fatto che essendo intervenuto io, la spesa era da imputare al condominio.

Per sua sfortuna sia io che il mio avvocato conosciamo bene la legislazione ed abbiamo ovviamente impedito che facesse il “furbetto”, a danno dell’intero condominio ed alla fine, ha pagato quanto il condominio ha anticipato.

Non solo, ma io a tutt’oggi, pretendo da lui e solo da lui, un reclamo scritto, possibilmente indirizzato tramite PEC o raccomandata, per eventuali segnalazioni che richiedono il mio intervento.

Quello che mi fa più rabbia è vedere che a volte, il misero interesse personale, lede il diritto dei molti. E’ un atteggiamento che io combatto con ogni mezzo legale a mia disposizione ed i condomini che si comportano così, troveranno sempre in me un nemico.

Nelle problematiche condominiali si trova sempre una soluzione e nella maggioranza delle volte, la soluzione accontenta sempre tutti.

Spero che questo articolo possa esserti stato di aiuto e …

Ricordate: Siate sempre Condomini Presenti !